Logo stampa
Torna alla homepage del sito Valle dell'Idice
 
Sei in: REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
 
 

Regolamento dell'Associazione


Titolo I

ELEMENTI COSTITUTIVI


Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni ad est di Bologna, di seguito denominata Associazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R.21.4.99 n.3 e dal T.U. 267/2000.
2. L'Associazione è costituita dai Comuni di Castenaso, Ozzano dell'Emilia e San Lazzaro di Savena.
3. Nessun Comune aderente all'Associazione può appartenere allo stesso tempo ad una Unione o ad altra Associazione Intercomunale, né esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati al successivo art.2.
4. L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è esclusivamente riservato alle iniziative svolte in forma associata


Art. 2 - Finalità
1. L'Associazione si costituisce per esercitare in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R.n.3/99, nonché per l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni aderenti.
2. In particolare, in via di prima applicazione, l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi e funzioni propri dei Comuni aderenti, ferma restando la possibilità, successivamente, di individuare altri oggetti:
a) Servizio Informatica;
b) Polizia Municipale - Sicurezza urbana;
c) Trattamento giuridico ed economico del Personale dipendente;
d) Finanziamenti regionali e comunitari;
e) Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (legge 285/1997)
f) Ambiente e risanamento fiume Idice;
g) Politiche giovanili;
h) Cultura e promozione turistica;
i) Viabilità e traffico;
j) Ufficio Gare;
k) Servizi di Formazione Professionale;
l) Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. Finalità dell'Associazione è pure quella di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei contenuti dei regolamenti dei comuni aderenti, esemplificabili nel:
a) Regolamento sulle sanzioni amministrative in materia di tributi locali;
b) Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale;
c) Regolamento sull'autocertificazione
ferma restando la possibilità di adottarne altri.
4. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è in ogni caso subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art.3, c.2.
5. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
6. L'Associazione persegue la collaborazione a la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Associazione.
7. L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
8. I rapporti con i Comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.


Art. 3 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.2 l'associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti, ai sensi degli artt.11 comma 2, e 23 della L.R.n.3/99.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
a) la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
b) la durata e le modalità di recesso;
c) le modalità organizzative di gestione, potendo prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, di seguito denominato Comune capofila;
d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.
4. Ulteriori funzioni proprie non indicate all'art.2 potranno essere esercitate in forma associata anche dalla non totalità dei comuni associati. In tal caso il contenuto delle convenzioni si conforma a quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3.


Art. 4 - Sede dell'Associazione Intercomunale
1. La sede dell'Associazione è individuata presso la sede comunale del Comune di S.Lazzaro di Savena.
2. Le adunanze dell'organo collegiale (Conferenza dei Sindaci) possono avvenire indifferentemente presso una qualunque delle sedi dei Comuni associati, privilegiando il criterio della rotazione, salvo diverso orientamento del Presidente di turno.
Art. 5 - Durata dell'Associazione Intercomunale
1. L'Associazione decorre dal primo giorno dei mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, con durata decennale.
2. Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione agli altri Comuni deve essere effettuata con un preavviso minimo di 3 mesi, entro il 30 Settembre di ciascun anno.
3. Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal 10 gennaio dell'anno successivo. La Conferenza dei Sindaci può, nei casi ritenuti opportuni, a maggioranza dei componenti, decidere circa il mantenimento in essere della convenzione.
5. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni, che devono essere singolarmente disdettate secondo le modalità previste in ciascuna convenzione.
6. Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.

Titolo II


ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 - Organi dell'Associazione Intercomunale
1. Sono organi dell'Associazione Intercomunale:
- la conferenza dei Sindaci;
- il Presidente;
- il Direttore.


Art. 7 - Conferenza dei Sindaci
1. E' composta da tutti i Sindaci dei comuni componenti, i quali possono nominare un proprio delegato.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la totalità dei membri.
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) individuare il Direttore dell'Associazione Intercomunale, con i compiti e le funzioni indicate al successivo art.9;
(b) indicare le priorità relativamente ai servizi e alle funzioni amministrative da svolgere in forma associata o coordinata, fornendo in merito un preciso mandato operativo al Direttore;
(c) nominare, al suo interno, per ogni servizio o funzione un Sindaco referente per tutto ciò che riguarda la gestione del servizio in forma associata;
(d) esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
(e) esaminare le proposte di riorganizzazione del servizio in forma associata presentate alla Conferenza dei Sindaci dal Direttore ed approvare la bozza di convenzione del servizio associato, da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
(f) approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di servizio, nonché il prospetto economico-finanziario relativo alle attività proprie dell'associazione, predisposto dal Direttore, con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione.
(g) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e del Direttore per le attività istituzionali
(h) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo e consuntivo di cui all'art.9 comma 8 predisposto dal Direttore.
4. La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione ed alla promozione di particolari iniziative. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci. L'entità stessa del fondo viene stabilita di anno in anno dalla conferenza dei Sindaci.
Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i segretari comunali, i direttori generali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonchè rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
5. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente od in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice-presidente di norma ogni 2 mesi o su richiesta motivata di uno dei componenti. La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione.
6. Tutte le decisioni adottate sono trasmesse con apposito documento dal Direttore dell'Associazione a tutti i Sindaci e Responsabili di servizi associati.


Art. 8 - Presidente dell'Associazione Intercomunale
1. Il Presidente dell'Associazione Intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno a maggioranza dei componenti; in caso di assenza egli può essere sostituito da uno dei componenti dell'associazione con il sistema della rotazione
2. Il mandato del Presidente è di un anno, trascorso il quale, viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. In casi particolari, può essere disposta la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore ad un anno.
3. Il Presidente rappresenta l'associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
4. Nei casi d'urgenza, previa consultazione anche telefonica dei Sindaci associati, decide sulle proposte di variazioni da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione, con ratifica successiva dei Sindaci.
5. Il Presidente entra a far parte di diritto del Comitato regionale per le Unioni comunali e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, così come previsto dalla L.R.3/99.


Art. 9 - Il Direttore
1. Il coordinamento operativo dell'Associazione Intercomunale è affidato ad un Direttore, individuato dalla Conferenza dei Sindaci anche facendo ricorso a professionalità esterne.
2. In sede di nomina verranno definite le modalità del rapporto di lavoro che sarà instaurato tra l'Associazione dei Comuni ed il Direttore stesso.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione.
4. Svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti delle Commissioni Tecniche, composte dai responsabili del servizio/funzione dei comuni associati, di volta in volta istituite, per la predisposizione e l'analisi preliminare degli studi di fattibilità delle gestioni associate di servizi/funzioni.
5. E' il diretto responsabile del coordinamento delle attività necessarie all'attivazione e successiva gestione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi o di altre intese raggiunte. La responsabilità legate alla gestione associata del servizio rimane in capo al responsabile del servizio stesso e, per quanto di competenza, al suo Dirigente.
6. Partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di Direttore, svolgendo anche funzioni di segretario.
7. Adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi.
8. Elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo riepilogativo dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata, e del prospetto relativo all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci.
9. E' sua facoltà richiedere, qualora ne ravveda la necessità e previo consenso della Conferenza dei Sindaci, pareri orali e scritti ad esperti esterni.


Art. 10 - Rapporti con gli organi elettivi
1. Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.
2. La convocazione della Conferenza dei Sindaci con il rispettivo ordine del giorno viene trasmesso per conoscenza da ogni Sindaco ai rispettivi capigruppo.
Art. 11 - Organismi consultivi e propositivi
1. L'Associazione consulterà i soggetti politici e tecnici che riterrà di volta in volta necessario, promuovendo anche l'eventuale istituzione di commissioni consultive competenti per materia; la Conferenza dei Sindaci, contestualmente all'istituzione di tali commissioni, ne dettaglierà i compiti e tempi.

Titolo III


FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 12 - Consultazioni
1. Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale, in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Titolo IV


UFFICI E PERSONALE

Art. 13 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. L'Associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività proprie, si può avvalere degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i comuni.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolato da apposita convenzione, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono la funzionalità e l'economicità di gestione del servizio.
3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico (o di impiego) ed il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati, stabilendo che il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.
4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.


Art.14 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Al personale comunale comandato all'Associazione per lo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Per eventuale altro personale esterno le singole convenzioni stabiliranno lo stato giuridico ed il trattamento economico ad esso riservati.


Titolo V

FINANZA E CONTABILITA'


Art.15 - Entrate e spese
1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale, in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte delle somme relative alle spese e delle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata, e le somme relative alle spese ed entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultano dai rispettivi prospetti economico-finanziari.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal succitato prospetto economico-finanziario.
4. Il Comune sede istituzionale dell'Associazione, iscrive nel proprio bilancio, fra le entrate, oltre ai contributi regionali o di altro ente, le risorse complessivamente messe a disposizione dai Comuni aderenti all'Associazione per la costituzione del fondo di cui all'art. 7 comma 4, destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione medesima e per la realizzazione delle sue attività istituzionali.
5. Il documento finanziario riepilogativo di cui al precedente comma 8 dell'art.9, è desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei singoli servizi associati, oltrechè dal prospetto economico- finanziario relativo alle attività proprie dell'associazione.
6. In caso di subentro di un nuovo Comune nel ruolo di Comune Capofila per l'Associazione o per una specifica convenzione, il Comune Capofila uscente verserà al Comune Capofila subentrante i residui di stanziamento della propria gestione che andranno ad incrementare corrispondentemente gli stanziamenti per il nuovo anno. Tali residui verranno ripartiti tra i Comuni con gli stessi criteri utilizzati per la loro costituzione nei casi di scioglimento dell'Associazione o della Convenzione alla quale sono riferiti, in caso di recesso di uno dei Comuni associati o in altri casi specifici in cui l'applicazione della presente regola determinasse situazioni palesemente inique; in questi ultimi casi ogni decisione verrà rimessa alla Conferenza dei Sindaci. In tutti i casi il Comune capofila uscente conserverà comunque la piena gestione degli Impegni già assunti fino ad esaurimento degli stessi e rendiconterà in relazione agli stessi come previsto dal successivo art.19.


Art. 16 - Previsioni contabili e programmatiche
1. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 ottobre, la Conferenza dei Sindaci approva il prospetto economico-finanziario dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico-finanziario dell'Associazione per la realizzazione delle attività proprie e per il suo funzionamento.
2. I prospetti economico-finanziari, una volta approvati, vengono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.


Art. 17 - Gestione contabile
1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni ed il Comune di Ozzano dell'Emilia per la gestione delle attività proprie dell'Associazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'associazione.


Art. 18 - Verifica e controllo
1. In corrispondenza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione. Il Direttore sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai prospetti economico-finanziari, qualora accolte vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione al Comune capofila ed ai singoli comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.


Art. 19 - Rendiconto
1. Il rendiconto dell'Associazione è costituito dal documento finanziario riepilogativo di cui al comma 8 dell'art.9.
2. Il rendiconto di ogni esercizio viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti
3. Il rendiconto viene approvato entro il 31 luglio dell'anno successivo.


Art. 20 - Riparto delle spese e delle entrate
1. Tutte le spese sostenute per le attività istituzionali e per il funzionamento dell'Associazione - incluso il costo del Direttore - sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate vengono ripartite secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti vengono introitati dal Comune Capofila in quanto sede dell'Associazione Intercomunale - e successivamente ripartiti a consuntivo in base a criteri stabiliti dal presente Regolamento o dalle singole convenzioni, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente e del criteri adottati dall'ente erogatore.